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Per i soggetti Ires, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, al netto di ammortamenti e canoni di leasing. Per le società immobiliari gli interessi passivi per acquisto/costruzione di immobili patrimonio sono deducibili secondo tale regola.
E’ prevista una deroga per le immobiliari “di gestione” in quanto in presenza di certe condizioni gli interessi per acquisto/costruzione di qualsiasi immobile sono integralmente deducibili.
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